mercoledì 11 novembre 2015

Antitrust In parlamento per Uber ed APP sul Traporto

Una nuova regolamentazione su Uber e sulle app digitali per il trasporto urbano


L'ANTITRUST AL PARLAMENTO: 
"NUOVA REGOLAMENTAZIONE SU UBER E SULLE APP DIGITALI PER IL TRASPORTO URBANO"
Occorre disciplinare al più presto l’attività di trasporto urbano svolta da autisti non professionisti attraverso le piattaforme digitali per smartphone e tablet. Si parla di Uber e delle App che consentono di accedere a questo servizio, in aggiunta o in alternativa ai taxi e alle auto Ncc (noleggio con conducente). In risposta a un quesito posto dal ministero dell’Interno su richiesta del Consiglio di Stato, l’Antitrust auspica in proposito che “il legislatore intervenga con la massima sollecitudine al fine di regolamentare – nel modo meno invasivo possibile – queste nuove forme di trasporto non di linea, in modo da consentire un ampliamento delle modalità di offerta del servizio a vantaggio del consumatore”.
Lo sviluppo di queste nuove App e anche l’adozione di strumenti tecnologici simili da parte delle compagnie di radio-taxi stanno provocando in tutto il mondo complesse questioni d’interferenza con i servizi tradizionali. Da qui, la sollecitazione dell’Antitrust a regolamentare il settore per garantire la concorrenza, la sicurezza stradale e l’incolumità dei passeggeri, definendo un “terzo genere” di autisti oltre a quelli dei taxi e degli Ncc.
Quanto ai servizi UberBlack e UberVan che si differenziano tra loro per la diversa tipologia di veicoli utilizzati - le berline fino a quattro posti il primo e i mini-bus o monovolume da cinque posti in su l’altro - l’Antitrust ribadisce “la legittimità, in assenza di alcuna disciplina normativa, della piattaforma, trattandosi di servizi di trasporto privato non di linea, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato”. La stessa Autorità giudica “di fatto inapplicabili” gli obblighi stabiliti dalla legge vigente (n.21/92), ritendo che “una piattaforma digitale che mette in collegamento tramite smartphone la domanda e l’offerta di servizi prestati da operatori Ncc non può infatti per definizione rispettare una norma che impone agli autisti l’acquisizione del servizio dalla rimessa e il ritorno in rimessa a fine viaggio”.
Per quanto riguarda UberPop, il servizio svolto da autisti non professionisti, l’Antitrust si richiama all’ordinanza con cui il Tribunale di Milano - bloccando l’utilizzazione dell’App sul territorio nazionale - “ha evidenziato che l’attività in questione non può essere svolta a discapito dell’interesse pubblico primario di tutelare la sicurezza delle persone trasportate, sia con riferimento all’efficienza delle vetture utilizzate e all’idoneità dei conducenti, che tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di persone”. Perciò l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato invita il legislatore ad adottare “una regolamentazione minima di questo tipo di servizi”, con l’intento di “sottolineare con forza gli evidenti benefici concorrenziali e per i consumatori finali derivanti da una generale affermazione delle nuove piattaforme di comunicazione”. Vale a dire “una maggiore facilità di fruizione del servizio di mobilità, una migliore copertura di una domanda spesso insoddisfatta, una conseguente riduzione dei costi per l’utenza e, nella misura in cui si disincentiva l’uso del mezzo privato, un decongestionamento del traffico urbano”.
Roma, 2 novembre 2015
Fonte : AGCM

giovedì 29 ottobre 2015

La Fuga dei Pensionati Italiani in Portogallo

LA FUGA DEI PENSIONATI ITALIANI IN PORTOGALLO

Ci preme, con il presente articolo, indicare l'intervista pubblicata su diversi quotidiani italiani
relativa alla "fuga" dei pensionati Italiani in Portogallo e rilasciata dall'Avvocato Elisabetta Bortone, partner dello stato del Portogallo, dello Studio Maggesi.




"Scatta la grande fuga dei pensionati in Portogallo. Tra i Paesi più gettonati dove lo stipendio mensile, come in un paradiso offshore, si incassa al lordo, senza pagare un euro all'Agenzia delle entrate c'è il Portogallo.
Alcuni pensionati hanno raccontato la loro fuga in terra lusitana. "A inizio 2016 - spiega un pensionato - vado a vivere a Sesimbra, mezz'ora da Lisbona, su un promontorio che pare Portofino. Pagherò 300 euro d'affitto per un bilocale fronte-mare, 10 euro per mangiare ottimo pesce al ristorante ". Ma soprattutto vedrà la sua pensione crescere dalla sera alla mattina - del tutto legalmente - del 30%. "Quanto prendo non glielo dico - sussurra con pudore - ma confesso che solo di Irpef risparmierò 15mila euro l'anno". Come dire che ogni mese, grazie alle generose agevolazioni del fisco portoghese, si troverà in tasca 1.250 euroin più. Il piano portoghese per attrarre i pensionati come prevedibile, viaggia a gonfie vele. Inglesi e brasiliani sono arrivati a centinaia. Entro fine 2015 oltre 5mila francesi, terrorizzati dalle tasse sul lusso di Francois Hollande, si trasferiranno verso sud nella nuova Terra Promessa previdenziale. Le regole sono semplici: basta vivere 183 giorni l'anno nel paese, assumere lo status di "residente non abituale" et voilà , il gioco è fatto: per dieci anni la pensione è esentasse.L'Inps l'accredita lorda, come previsto dagli accordi bilaterali. E l'erario locale non effettua alcun prelievo. I numeri dell'Italia per il momento sono molto inferiori: 51 espatriati nel 2014, il triplo dell'anno prima. Ma crescono geometricamente. "Quest'estate abbiamo ricevuto 15-20 richieste di informazioni alla settimana" assicura Elisabetta Bortone, avvocato dello studio Haag a Lisbona. "Noi almeno 20-30 al mese", calcola Marcello Menichetti della Camera di Commercio Italia-Portogallo. Il passaparola funziona. "Io sono rinata - racconta entusiasta Luisa Gaiazzi, 63enne ex impiegata di un'azienda farmaceutica residente nella capitale lusitana da un anno - . A Roma con i miei 840 euro al mese faticavo a far quadrare i conti. In Portogallo, a parte la lingua su cui fatico un po', mi sento una signora". I suoi 840 euro sono diventati 1.150. Non solo: "D'affitto pago il 25% in meno per un bilocale identico a quello che avevo al Prenestino, il paese è sicuro, la gente accogliente, il caffè costa 60 centesimi al bar. Questa cotoletta di vitello con contorno - dice mulinando forchetta e coltello al suo tavolo fisso al Solar di San Josè - viene solo 5,5 euro. E così posso permettermi pure un quartino di rosso. Un paradiso!".

Fonte : Il Giornale

Lo Studio rimane a disposizione dei propri assistiti per informazioni nel merito e quindi di eventuale consulenza da tenersi presso lo studio della Partner in Portogallo


martedì 27 ottobre 2015

Amazon dichiara guerra alle false recensioni

Amazon : STOP alle False Recensioni 

«Danneggiano l'e-commerce»



Il problema del nuovo millennio è ormai il 2.0. e quello che doveva considerarsi la trasparenza dell'informazione e della percezione del gusto.

Più volte ci siamo soffermati su di un prodotto, un ristorante o un servizio ed abbiamo prestato la nostra recensione per salvaguardare o consigliare il successivo utente, il successivo consumatore o comunque il prossimo cliente.



I Siti di vendita online, infatti, prestano molto affidamento alle recensioni degli utenti ma, come è ormai facile aspettarsi, queste non sempre sono chiare e trasparenti.
Amazon, nota Azienda leader nel settore, con sede a Seattle, nello stato di Washington, ha così preso la decisione di "dichiarare guerra" a tutti i portali web, ai siti ed a chiunque pubblicizzi o prometta la pubblicazione di recensioni fasulle sul proprio sito e.commerce, facendo così lievitare "artificialmente" la percezione della qualità di taluni prodotti piuttosto che di altri e quindi l'affidabilità dei venditori.

Il colosso Americano, secondo quanto riportato da GeekWire ( http://www.geekwire.com/  ), avrebbe aperto una causa di rilevanza nello Stato di California.

" Anche se si tratta di un piccolo numero, queste recensioni rischiano di minare la fiducia che i clienti e la stragrande maggioranza dei venditori e produttori hanno riposto in Amazon - si legge nella causa - offuscandone così il marchio. Amazon proibisce severamente ogni tentativo di manipolare le recensioni dei clienti e sorveglia attivamente il suo sito web per rimuovere recensioni false, fuorvianti e non autentiche"

La causa è stata avviata contro Jay Gentile ( così si legge nel Seattle Times all'indirizzo http://www.seattletimes.com ) in quanto, citando il Seattle Times, quello che avveniva era proprio un'acquisto di "Rewies"

" The suit also alleges GENTILE told the customer that the she seller could "simply ship empty packages in an effort to fool Amazon into believing the reviewer was a "verified Purchaser" "It says the websites sell its service for $19 to $22 per review"Jay Gentile, identificato infatti da Amazon come operatore del sito BuyAzonreviews.com, Beyreviews.net e Buyreviewsnow.com operava mediate le medesime piattaforme offrendo ai Venditori di Amazon la possibilità di acquistare recensioni "False" da 4 a 5 stelle (massimo in termini di gradimento) e che solitamente vengono assegnate tramite il sito Amazon da chi, soddisfatto del servizio, dovrebbe , proprio con la Review, consigliare il Seller ad altri Buyers.

Sentito via chat da GeekWire, l'operare Jay Gentile sostiene che non avrebbe commesso nulla di male: I suoi utenti ricevono sconti o prodotti gratuitamente ma si impegnano a fornire recensioni "oneste"


Dal Seattle Times:





Scritto e riportato da : Avvocato Fabio Maggesi


mercoledì 7 ottobre 2015

Facebook: dichiarazioni di Antonello Soro

Facebook: dichiarazione di Antonello Soro sulla sentenza della Corte di Giustizia 




"Con questa sentenza la Corte di Giustizia Europea rimette al centro dell'agenda degli Stati il tema dei diritti fondamentali dalla delle persone e la necessità che questi diritti, primo fra tutti la protezione dei dati ( Sancito in Europa dalla Direttiva Comunitaria 95/46/CE ) vengano tutelati anche al di fuori dei confini europei". 

Questo il primo commento di Antonello Soro, Presidente del Garante per la privacy, alla sentenza della Corte di Giustizia Europea riguardo alla causa che ha visto contrapposti il cittadino austriaco Maximillian Schrems e l'Autorità irlandese per la protezione dei dati in un caso relativo a Facebook.

"La Corte ha riaffermato con forza che non è ammissibile che il diritto fondamentale alla protezione dei dati, oggi sancito dalla Carta e dai Trattati UE, sia compromesso dall'esistenza di forme di sorveglianza e accesso del tutto indiscriminate da parte di autorità di Paesi terzi, che peraltro non rispettano l'ordinamento europeo sulla protezione dei dati.

E' importante peraltro sottolineare - continua Soro - che questa sentenza, insieme ai recenti pronunciamenti della giurisprudenza europea, conferma come la Corte sempre più spesso intenda richiamare le istituzioni europee e gli Stati membri ad un rispetto reale e concreto dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue.

La Corte ricorda a tutte le parti in causa che il panorama dei diritti è mutato con l'ingresso della Carta quale parte integrante dei Trattati fondamentali dell'UE, e che tutti gli strumenti e gli atti comunitari, passati e presenti, devono essere guardati con occhi nuovi, attraverso la lente della Carta.

E' la stessa ottica, del resto, in cui si muove il "pacchetto protezione dati" con il futuro Regolamento generale e la direttiva "polizia e giustizia": entrambi rafforzano, fra le altre cose, i diritti degli interessati in Ue e i poteri delle autorità nazionali di protezione dati."

"E' chiaro ora - conclude il Presidente del Garante per la Privacy - che occorre una risposta coordinata a livello europeo anche da parte dei Garanti nazionali, e in queste ore si stanno valutando le modalità più efficaci per individuare linee-guida comuni".

Roma,  6 ottobre 2015

Fonte :
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4308245


Scritto e riportato da : Avvocato Fabio Maggesi

mercoledì 15 luglio 2015

Divorzio Breve - Evoluzioni del XXI Secolo

 Il 26 maggio'15,  finalmente dopo anni di attesa, è entrata in vigore la legge sul Divorzio breve ,   pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2015, n. 107 - Legge 6 maggio 2015, n. 55.




Divorzio Breve; 
Negoziazione Assistita ed Accordi Dinanzi al Sindaco - Evoluzioni del XXI Secolo


La nuova normativa interviene a modificare i tempi di attesa per la richiesta del divorzio da tre anni a sei mesi se la separazione è consensuale, a un anno se è giudiziale. La vera novità riguarda però lo scioglimento della comunione dei beni che avviene immediatamente, cioè quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati; precedentemente si poteva ottenere soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Ulteriore particolarità della presente normativa è la “retroattività “ della stessa; il divorzio breve infatti è applicabile dall’entrata in vigore della riforma anche per i procedimenti attualmente in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Raggiungere questo traguardo non è stato facile, anche se si sperava in una legge che permettesse il divorzio immediato, come di fatto avviene in diversi paesi dell'Unione Europea.
Ma facciamo qualche passo indietro. 

Nel 1800 il Codice di Napoleone  consentiva lo scioglimento dei matrimoni civili, soltanto con il consenso di genitori e nonni. 

Agli inizi del 900 il Governo Zanardelli introdusse una direttiva che prevedeva il divorzio solo in caso di adulterio, lesioni al coniuge e  condanne gravi; la stessa però  non venne approvata. 

In Italia non si discusse più della questione  fino  alla seconda metà degli anni Sessanta, periodo in cui il deputato Loris Fortuna presentò un progetto di legge per il divorzio, approvato il primo dicembre del 1970; la legge Fortuna Baslini n. 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” fu una vera conquista per il nostro paese. Si arrivò alla prima “forma di divorzio breve”, solo con la riforma del 1987, con la quale i tempi del dello stesso si accorciarono  da 5 a 3 anni. 

Il 22 aprile dell’anno corrente, l'ulteriore grande passo, in attesa del divorzio immediato, stralciato dal Ddl, che gli Italiani attendono ancora con ansia.
Il divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio)  è la risoluzione giuridica  del coniugio, cancella doveri e responsabilità giuridiche da esso derivanti e dissolve il vincolo matrimoniale tra le parti (a differenza dell'annullamento che dichiara il matrimonio nullo). 

Parallelamente alla recente normativa del divorzio breve, sono state attuate delle disposizioni che accelerano la tempistica delle procedure di separazione e divorzio; stiamo parlando della negoziazione assistita e degli accordi di separazione e divorzio  fatti davanti al sindaco, introdotti con il  decreto-legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014.

La negoziazione assistita da avvocati, è un accordo che si sottoscrive qualora le parti raggiungano un’intesa sulle condizioni della loro separazione o del loro divorzio. Condizione essenziale è che entrambi i coniugi siano assistiti da un legale. Una volta raggiunto l’accordo dovrà essere trasmesso al PM, presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetterà allo stesso PM il compito di rilasciare il relativo nullaosta. Entro dieci giorni l’Avvocato dovrà provvedere a depositare tale documento presso la casa comunale nella quale i coniugi hanno contratto matrimonio. Si può ricorrere alla negoziazione anche in presenza di figli minori o maggiorenni, in quest’ultimo caso solo se incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti. Anche in questo caso sarà il  PM presso il Tribunale competente, ad autorizzare l’accordo raggiunto, in quanto rispondente all’interesse dei figli.   

Un’altra possibilità prevede che si possano concludere accordi di separazione e divorzio dinanzi al sindaco (art. 12). 

La procedura non è prevista in presenza di figli minori né di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Con esclusione del caso riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, una volta raggiunto l’accordo il sindaco dovrà invitare i coniugi a comparire davanti a sé non prima dei successivi trenta giorni per confermare quanto stabilito. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma. 

In conclusione l'introduzione della nuova normativa che mirava a snellire e a  velocizzare le procedure di separazioni e divorzi, a mio parere ha comportato un’ "insalata giuridica" che ha confuso sia l'utente finale che il giurista, costretto a scontrarsi con l' applicazione della  norma.

Il divorzio breve non risolve l'aspettativa delle parti che auspicavano una risoluzione immediata del rapporto di coniugio senza passare per un’ obbligatoria  e propedeutica  separazione. Ad oggi, pertanto, non ci resta che attendere ulteriori modifiche, e chissà che la prossima non sia la volta buona.


Redatto in Giugno 2015

Avv. Annalisa Crisci




giovedì 11 giugno 2015

Offendere a mezzo Facebook - Offesa a Mezzo Stampa

OFFENDERE PERSONE A MEZZO FACEBOOK E' EQUIPARABILE ALL'OFFESA A "MEZZO STAMPA"




Ritrovandoci  nella  generazione  del 2.0  e  dovendo  ormai   considerare  Facebook come il luogo di incontri, di condivisione e di sharing  più utilizzato dai nostri giovani (e non solo ) è oramai sempre più incalzante l’utilizzo del noto social anche per la diffusione di « pensieri » che, per loro natura, laddove espressi, « potrebbero » ripercuotersi anche sulla vita  « reale » e quindi estranea al c.d. « cyber World ».
La Suprema Corte di Cassazione ormai più volte si è espressa in materia di « moltesie », « disturbo della persona » e « diffamazione » a mezzo Facebook.
E’ proprio per quest’ultimo reato che il Palazzaccio ha sentenziato recentemente giungendo alla sua attenzione un caso degno di nota per il periodo storico che stiamo vivendo.
Con Sentenza 24431/15, depositata il 08 Giugno 2015, la Suprema Corte nuovamente riaffronta la tematica in questione dando risalto all’aspetto « penalistico » in più occasioni posto all’attenzione dell’Organo e relativo all’utilizzo del famoso Social.
La controversia prendeva vita dalla Denuncia/Querela di un privato che rinveniva sulla propria bacheca un intervento « non piacevole » da parte di un soggetto (privato anch’esso) identificabile con nome, cognome e foto che riportava con certezza all’autore del Post.
Il Giudice di Pace Penale di Roma, nonostante non ipotizzato negli atti processuali, dichiarava la propria incompetenza in quanto riteneva dovesse valutarsi la fattispecie della diffamazione aggravata ( ex Art. 595 III comma C.P.).
Per il caso di specie, infatti, la normativa di riferimento ritiene ravvisare che
« se l’offesa è recata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità …. la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a 516 € »
Il contenzioso di cui era causa, dunque, veniva valutato dall’organo Giudicante come se la diffamazione, in quanto perpetrata all’interno di un social, fosse da associarsi a quella perpetrata a mezzo Stampa ritenendo le due fattispecie di medesima lettura.
Diversamente il Tribunale Penale di Roma, acquisiti gli atti, escludeva anch’esso la propria competenza a giudicare in quanto, in realtà, non riteneva ci fosse « aggravante giornalistica » poichè omesso il comportamento difensivo di parte offesa nella gestione e difesa dei propri dati sensibili così come settati all’interno del noto Social network.
La Suprema Corte, intervenuta, restituiva il fascicolo al Giudice di Primo grado ritenendo di dover accreditare la similitudine tra l’offesa a mezzo internet (2.0) e l’ordinaria diffamazione su colonna piombata.
L’estensione, secondo la Corte, che accreditava dunque la « responsabilità  giornalistica » estendendola per il caso di specie anche nei casi in cui il reato è perpetrato tramite « Facebook », deve essere applicata proprio in ragione dell’enorme potenzialità che il noto social network ormai  ha in sè.
Il social, che ormai le statistiche in Italia ci comunicano contare circa 26 milioni di utenti di cui l’80% connessi quotidianamente, ha la giusta capacità quale mezzo utilizzato per la consumazione del reato, idoneo a raggiungere una pluralità di persone onde cagionare un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa.
Dunque, per tali motivazioni, se lo « strumento principe della fattispecie in esame » (diffamazione) è la stampa quotidiana e periodica è dunque altresì veritiero ipotizzare che « i reati di ingiurie e diffamzione possano essere commessi via internet » e che, difatti, la norma che cita l’aggravante giornalistica indica anche «qualsiasi altro mezzo di pubblicità ».
In sostanza, inoltre, la Suprema Corte ritiene che il « meccanismo delle amicizie a catena di Facebook » «ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero INDETERMINATO di persone e, pertanto, di amplificare l’offesa in ambiti sociali allargati e concentrici ».
La pena, duque, per il caso preso in esame, potrebbe raggiungere fino a 3 anni di reclusione dovendosi considerare il reato aggravato perchè acquisito l’inciso di cui all’Art. . 595 III comma C.P.
Già nel 2014, per un caso similare, un privato presentava  Denuncia/Querela per un messaggio « sgradevole » postato da terzo soggetto sulla propria bacheca personale Facebook.
Valutando, per la fattispecie il dettame dell’Art. 600 c.p (molestie o disturbo alle persone) la Suprema Corte, con Sentenza numero 37596/2014, stabiliva  che ; Integra il reato di cui all'art. 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone) l'invio di messaggi molesti, "postati" sulla pagina pubblica di Facebook della persona offesa, trattandosi di luogo virtuale aperto all'accesso di chiunque utilizzi la rete e quindi di "luogo aperto al pubblico.
Anche per il caso di specie la Corte riteneva che era da considerarsi innegabile come « la piattaforma sociale di Facebook – disponibile in 70 lingue con circa 100 milioni di utenti iscritti – non debba considerarsi alla stregua di una piazza (immateriale) che consente un numero INDETERMINATO  di accessi e visioni, rese possibili da una evoluzione scientifica che il Legislatore non era arrivato ad immaginare »
L’evoluzione scientifica e le novità previste dal Cyber World, a questo punto, non possono come farci riflettere ponendo all’attenzione di chiunque navighi in rete delle responsabilità estensive che potrebbero coinvolgere il proprio operato.
Le decisioni come quelle espresse, in particolar modo proprio l’ultima del corrente mese, non vi è dubbio come stiano creando e quindi sollevando importanti polemiche, anche perchè la Cassazione, così facendo, ha accomunato i 25 milioni di Blogger e Social media followers  a giornalisti veri e propri e la cosa che più di ogni lascia riflettere, di contro, è invece come il Parlamento stia cercando di eliminare proprio l’aggravante, prevista dal cit Art. 595 III comma, per diffamazione a mezzo stampa.






martedì 28 aprile 2015

GOLDEN VISA IN SPAGNA

GOLDEN VISA ED OTTENIMENTO DI RESIDENZA IN SPAGNA




Lo Studio Legale Maggesi

Avente partner dislocati in tutto il territorio spagnolo, grazie all'esperienza maturata sin dall'ormai 2010 sul Derecho Civil e sul derecho Mercantil, è oggi in grado, altresì, di offrire un completo supporto nonchè un necessario ausilio a tutti coloro che sono cittadini extra UE e che desiderano investire nel mercato immobiliare spagnolo (in quanto professionisti qualificati, ricercatori, sviluppatori, lavoratori ai quali viene richiesta la mobilità operativa) ottenendo, a seguito di tale investimento dei benefici a lungo termine con permanenza su territorio Spagnolo.
Lo Studio Maggesi, del quale studio l'Avvocato Fabio Maggesi è anche ABOGADO regolarmente iscritto al Colegio de Abogados de Madrid, opera specificatamente nei circondariati di:

BarcellonaMalagaMadridMurciaTorremolinos e Marbella.


Tali benefici saranno poi tradotti nella così detta GOLDEN VISA (permesso permanente di residenza in Spagna) il cui rilascio è però necessariamente sottoposto all'adempimento di determinati requisiti sanciti dalla normativa Spagnola in modo preciso ed inequivocabile.A differenza dell' "ordinario" VISTO DI SOGGIORNO che permette al privato di circolare all'interno del territorio Spagnolo esclusivamente per un periodo di massimo 6 mesi, con la GOLDEN VISA il cittadino extra UE avrà maggiore mobilità e potrà muoversi nel territorio Shengen anche per un periodo superiore. In primis, onde ottenere la GOLDEN VISA, è necessario che il privato acquisti UNO o PIU' IMMOBILI situati in Spagna il cui valore sia uguale o superiore ad € 500.000 (cinquecentomila/00). Il privato dovrà dimostrare di aver posto in essere l'investimento al netto di ogni onere fiscale.Lo Studio Legale Maggesi, con i suoi partners legali, potrà esservi di aiuto per tutta la fase di ottenimento del GOLDEN VISA ivi compresa l'attività preliminare di ricerca di immobile (capannone, Garage, palazzina, Appartamento, Villa) all'interno dei circondariati Spagnoli in cui opera.Tale permesso di residenza permetterà a tutti i nostri clienti extra UE di circolare liberamente in tutto il territorio Shengen come specificato nell'odierna sezione.




Procedura:

Per richiedere l'Autorizzazione di residenza per investitori (GOLDEN VISA) è necessario essere in possesso di un VISTO DI RESIDENZA PER INVESTITORI.Specificatamente 

Cosa intendiamo dunque per Visto di Residenza per Investitori?

La legge del 27 Settembre del 2003 ha introdotto importanti novità sia per quanto riguarda l'iter e sia per quanto riguarda tutti quegli aspetti relativi alla loro validità, che generalmente è estendibile per mesi 12. 



Requisiti per poter gestire la richiesta tramite Studio Legale

Soggiorno regolare su Territorio Spagnolo- Aver ottenuto la maggiore età- Non avere nessun carico pendente nè precedenti penali in Spagna o nello stato-- presso cui ha vissuto negli ultimi 5 anni;- Disporre di un'assicurazione sanitaria di tipo pubblico o privato- Disporre di risorse economiche sufficienti per sè e per la propria famiglia in Spagna- Pagare la tassa per la richiesta di rilascio del permessoDopo aver ricevuto il visto di soggiorno per investitori ed essersi trasferito, l'investitore potrà ottenere l'autorizzazione di residenza per investitori nei termini indicati dall' Art. 62 della normativa di riferimento.Tutta la successiva documentazione sarà concordata e gestita con l'ausilio dell'Abogado a cui sarà affidata la questione.






venerdì 20 marzo 2015

NO AI COOKIES PER PROFILAZIONE SENZA CONSENSO




Obbligo DI ADEGUAMENTO per i Titolari o Gestori di Siti Web entro il 03 Giugno 2015

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del n 126 del 03.06.2014 del Provvedimento del Garante della Privacy intitolato: “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014”, c.d. Cookie Law (in attuazione della direttiva comunitaria 09/136/CE) ha segnato il decorso del termine di un anno  per gli editori dei siti web al fine di regolarizzare la loro posizione.In estrema sintesi la normativa ha posto sugli editori l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti alla installazione di cookie usati per fini diversi da quelli meramente tecnici.Le conseguenze del mancato rispetto di detta disciplina prevedono  sanzioni amministrative  il cui valore oscilla dai seimila ai centoventimila euro.


"Con questo provvedimento, maturato anche attraverso la consultazione dei vari stakeholders, diventa più facile il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea. La procedura semplificata consentirà agevolmente ai navigatori di manifestare un consenso davvero libero e consapevole" Antonello Soro, presidente del Garante privacy



Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice - Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)



Orbene, al fine di comprendere il provvedimento in esame appare opportuno rammentare che i cookies, dall'inglese biscotti, sono file di testo che i siti web visitati durante la navigazione  inviano al terminale (computer, tablet, smartphone, notebook) dell'utente, ove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva, al fine di identificare chi ha già visitato il portale web in precedenza e, ad esempio, ricordare la lingua predefinita o le credenziali di accesso ad una area riservata. Posta la varietà e complessità di tali file di informazioni lo stesso legislatore ha deciso di suddividerli in due macro-categorie:cookie "tecnici" e c.d. cookie "di profilazione". 



Alcuni cookie vengono definiti 
cookie tecnici e si intendono “ quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" -  cfr. art. 122, comma 1, del Codice - Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014) 

Al contrario vengono definiti 

cookie di profilazione quelli “volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete”- Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)  In virtù della differenza e della diversa invasività che tali strumenti compiono nella sfera privata degli utenti, la normativa  prevede che, mentre per i cookie tecnici l'utente debba semplicemente essere informato della informativa della privacy art. 13 D.lgs. 196/2003,  per il caso dei cookies di profilazione lo stesso utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso preventivo (opt-in).(art. 122, comma 1, del Codice). 

Si ricorda, inoltre, che l'uso dei cookie  finalizzato a

"definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti" [1] è compreso fra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice della Privacy che ritualmente recita
“Il titolare notifica al Garante  il trattamento di dati personali cui intende procedere solo se il trattamento riguarda…. dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; Quindi, nel momento in cui l'utente accederà ad un sito web,( sia essa la pagina iniziale o altra pagina) deve pertanto essergli presentato un banner con la c.d. prima informativa "breve", contenente le seguenti indicazioni: a)  che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete; b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada); c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a: d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie; e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie 

L'informativa estesa, adeguatamente redatta in una altra pagina del sito, deve contenere le indicazioni relative a:- uso dei cookie tecnici e analytics - possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;- possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche  attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali  impostazioni;" - Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei Cookie - 8 Maggio 2014 ( Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 13 Giugno 2014 )


Infine, si rileva che la  disciplina tiene in conto il differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (c.d. "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").


L'editore, infatti, viene a rivestire una duplice veste: per un lato è il titolare del trattamento dei cookies installati direttamente sul proprio sito; dall'altro è un intermediario tecnico fra l'utente ed i terzi (poiché non è contitolare con le terze parti per i cookies che le stesse installano per il loro tramite).In virtù di tale distinzione, dunque, l'editore non viene obbligato ad inserire sull' home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti.

[1] Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)


Avv. Fabio Maggesi

Dott.ssa Eleonora Mattia







mercoledì 18 marzo 2015

Molestie in post sulla Facebook page di terzi

FACEBOOK : MOLESTIE A MEZZO DI POST SU PAGINA PERSONALE 
PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE CON SENTENZA 37596/2014



Con la pronuncia che si segnala nel presente Articolo, depositata il 12 settembre 2014, i giudici della Prima Sezione della Corte di Cassazione hanno affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 660 c.p. (molestie o disturbo alle persone), va considerato luogo aperto al pubblico la piattaforma sociale Facebook, quale luogo “virtuale” aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete.

Per inciso:La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che Integra il reato di cui all'art. 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone) l'invio di messaggi molesti, "postati" sulla pagina pubblica di Facebook della persona offesa, trattandosi di luogo virtuale aperto all'accesso di chiunque utilizzi la rete e quindi di "luogo aperto al pubblico"” (Cass. pen. Sez. I, 11-07-2014, n. 37596)
Nessun dubbio può essere posto sulla circostanza che internet - e nella specie un social network - costituisca a tutti gli effetti un “luogo” di incontro fra più soggetti, non potendosi operare alcuna differenza (giuridicamente rilevante) fra “luogo reale” e “luogo virtuale”.Allo stesso tempo, però, diviene difficile poter negare che un social network come facebook, aperto ormai anche al Mobile, non possa considerarsi come un luogo di incontro fruibile a chiunque e quindi per analogia assolutamente un luogo aperto al pubblico.


Si ricorda che, a mente dell'Art. 660 c.p, viene stabilito quanto segue:
"Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino ad € 516"

Con riferimento alla fattispecie di reato in questione la Corte ha ritenuto «innegabile che la piattaforma sociale Facebook (disponibile in oltre 70 lingue, che già nel 2008 contava più di 100 milioni di utenti) rappresenti una sorta di piazza immateriale che consente un numero indeterminato di accessi e visioni, rese possibili da una evoluzione scientifica che il Legislatore non era arrivato ad immaginare».

Una Sentenza come questa non potrà che ritenersi di importante contestualizzazione per chiunque volesse tutelare il proprio "Diario" da "messaggi indesiderati e continui" che, alla luce di quanto indicato, non potranno che considerarsi molesti e quindi equiparati a quelli posti in essere all'interno della "reale vita quotidiana" (Luogo Reale = Luogo Virtuale)

martedì 3 marzo 2015

Novità IVA 2015 - VAT MOSS e Servizi Digitali in UK

NOVITA' IVA / VAT   PER I SERVIZI DIGITALI



Già con la normativa del “distance selling”, il legislatore europeo ha cercato di regolamentare la gestione IVA nello scambio di merci diretto tra le società e i consumatori finali all’interno dell’unione Europea.
Seguendo le regole del distance selling, una società sarebbe obbligata ad aprire partita IVA negli stati in cui i propri consumatori finali risiedono. Nel Regno Unito, ad esempio, l’apertura di VAT diventerebbe obbligatoria qualora una società residente in un qualsiasi stato membro dell’Unione Europea vendesse a consumatori finali in UK per cifre superiori alle 70,000£ annue.
Tuttavia, il distance selling riguarda la vendita e la circolazione di beni; la direttiva non fa alcun riferimento alla prestazione di servizi.
Tale lacuna normativa è stata superata con la direttiva IVA 2015.
La nuova legge sull’IVA, chiamata legge GOOGLE, si riferisce alla vendita di servizi digitali ai consumatori finali.
Viene imposto di applicare a tali tipi di transazioni commerciali l’aliquota IVA del paese in cui il consumatore è residente.
I servizi digitali regolati da questa novità normativa sono:
  • Servizi di Broadcast, radio e TV;
  • Servizi di telecomunicazione (call waiting, call forwading…);
  • Servizi forniti escusivamente elettronicamente (es. e-book);
  • E-learning l’intervento di un tutor non è previsto.
Questa nuova legge ha portato ad un aumento degli obblighi di compliance poiché le aziende che forniscono questo tipo di servizi dovranno ottenere dai proprio consumatori almeno due documenti (oltre l’indirizzo IP) che provino la residenza del consumatore stesso. Inoltre, bisognerà conservare nei propri archivi tale documentazione per 10 anni dopo la vendita.
Per la corretta applicazione di questa nuova legge, è molto importante identificare:
  • Il paese di residenza del consumatore finale, per individuare l’aliquota corretta applicabile;
  • Il luogo di fornitura del servizio (in casi si forniscano reti telefoniche fisse o servizi di reti Internet, vale il luogo di fornitura).
Le novità introdotte vanno a gravare maggiormente sulle piccole e medie aziende, che si trovano a dover affrontare un aumento degli adempimenti burocratici con un incremento di costi spesso non sostenibile.
Il legislatore inglese ha cercato di porre una soluzione a questo problema, offrendo la registrazione allo schema VAT MOSS.
I micro-businesses inglesi che hanno un fatturato inferiore a quello minimo per la richiesta del numero VAT (81,000£) potranno registrartsi per lo schema MOSS (Mini One Stop Shop) che permetterà fino al 30/06/2015 di identificare la location dei propri clienti sulla base delle informazioni fornite dai provider dei servizi di pagamento.
Una volta registrati per lo schema VAT MOSS, bisognerà presentare una dichiarazione trimestrale, la cui data di scadenza sarà fissata il giorno 20 del mese successivo (es. per il trimestre 01-01/31-03 la scadenza sarà il 20-04). In tale data bisognerà anche pagare il relativo debito verso l’autorità fiscale inglese (HMRC).
L’HMRC (per esempio) inoltrerà le parti rilevanti della dichiarazione ad ogni stato in cui i consumatori risulteranno residenti o comunque dove i servizi sono stati prestati e si dovranno pagare le tasse nella giurisdizione assegnata.
L’applicazione allo schema VAT MOSS permette di non dover aprire una partita IVA in ogni stato membro in cui i propri clienti risultano essere residenti.

Parere fornito da
Tax & Advise LTD partner di www.studiomaggesi.it
Ulteriori informazioni o Articolo completo sul blog di www.meplaw.net